Tribunale di Pesaro – Rigetto Provvisoria Esecutorietà di Decreto Ingiuntivo

Procedimento pendente presso il Tribunale di Pesaro e instaurato dall’Avv. Antonio Paone del foro di Rimini.
A seguito di notifica di decreto ingiuntivo da parte dell’istituto di credito, ottenuto sulla base di certificazione ex art. 50 TUB – dalla quale asseritamente emergeva in capo all’azienda ingiunta un debito di 42 mila euro (sconfinamento apertura di credito) – si proponeva formale opposizione a decreto ingiuntivo.
In particolare, si contestava la carenza probatoria della certificazione bancaria e l’applicazione di tassi superiori ai tassi soglia in alcuni trimestri e soprattutto ai TEGM, al fine di dimostrare, in corso di causa, anche la c.d. usura soggettiva nonché la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
La banca si costituiva in giudizio depositando i contratti e gli estratti ma solo a partire dal 2005, specificando che si trattava di “tutti gli estratti dall’inizio del rapporto”.
Alla prima udienza veniva contestata la richiesta della banca inerente la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto, anche perché nel primo contratto depositato della banca (del 2005) si faceva riferimento al mantenimento del conto già in essere, dimostrando pertanto una preesistenza del conto stesso, essendoci un saldo negativo di circa 26 mila Euro.
Il giudice, a scioglimento della riserva, rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà non essendo comprovato l’onere della prova da parte dell’istituto di credito, attore sostanziale, essendo inoltre evidente la preesistenza, rispetto a quanto depositato, del conto corrente con saldo negativo, anticipando che in assenza della relativa allegazione, si partirà dal c.d. “saldo zero”.