SALDO E STRALCIO DEBITO IPOTECARIO GARANTITO DA FIDEIUSSIONI OMNIBUS
 
Dopo una battaglia legale iniziata nel 2014 con la Banca titolare del credito, proseguita con 7 giudizi pendenti con la cessionaria del credito (due opposizioni a decreti ingiuntivi, tre opposizioni a precetto, due procedure esecutive immobiliari), nonostante le fideiussioni omnibus firmate personalmente dai soci (tutti e tre proprietari di beni immobili aggredibili), prontamente e fermamente contestate in giudizio in quanto nulla, pochi giorni il creditore ha accettato il 27% del credito garantito da ipoteche su due immobili della società, con le aste già fissate.
La strategia fatta di precise contestazioni, tanta pazienza e lungimiranza, ha portato i debitori a salvare i propri immobili già all'asta (del valore di oltre 800 mila euro), a liberare i soci garanti e dunque evitare ulteriori procedure esecutive sui beni immobili personali e a stralciare il debito complessivo di oltre due milioni e mezzo di euro, pagando la somma onnicomprensiva di € 700.000,00.
 
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TRIBUNALE DI FORLI' - revoca integrale decreto ingiuntivo - sentenza del 10.07.2024
Di seguito si riporta stralcio della sentenza emessa ieri dal Tribunale di Forlì in esito ad una opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Giudice ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo di € 17.631,00 inizialmente ottenuto dalla solita cessionaria che ha acquistato i crediti ex BPER Banca:
5. La mancata prova del credito. Accoglimento.
5.1 La parte convenuta opposta ha omesso di versare in atti gli estratti di conto corrente relativi al rapporto di cui ha chiesto la condanna della società debitrice e dei due fideiussori.
Si registra in atti solo il saldo del conto corrente alla data del 31.03.2018 e al momento del passaggio a sofferenza (30.04.2018), recante rispettivamente un passivo di € 17.181,93 iniziale e un saldo negativo finale di € 17.255,21.
Tale produzione è insufficiente ai fini della conferma dell’ingiunzione di pagamento.
5.1. Al riguardo, occorre evidenziare come il contratto di conto corrente bancario sia caratterizzato dall'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente e che -come tale- ha ad oggetto una prestazione (cui possono aggiungersene altre) che si inquadra in quella tipica del contratto di mandato.
Ebbene, chiarito tale aspetto, la banca ha l'obbligo di rendiconto ex art. 1832 c.c., che si attua attraverso l'invio periodico degli estratti conto.
Dunque, ove la stessa non provi di avervi provveduto, è da considerare inadempiente rispetto a tale obbligo e non può pretendere il pagamento del saldo passivo del conto corrente, non avendo fornito adeguata dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda di condanna nei confronti del correntista.
5.2 Va ancora chiarito come non debba confondersi l’onere di conservazione della documentazione contabile con l’onere della prova del credito.
Il fatto che l’istituto non sia tenuto a conservare le scritture contabili oltre i dieci anni dalla loro ultima registrazione non esonera la parte che vi è tenuta dall’onere di provare il proprio credito (cfr. Cass., n. 23974/2010; Cass., n. 19696/14; Cass., n. 7972/16; Cass., 13258/17; Cass., n. 9365/18; Cass., n. 23313/18; Cass., n. 11543/19).
Infatti, l’istituto è obbligato alla conservazione di tutta la documentazione bancaria, anche oltre il limite del decennio, dettato con riguardo all’obbligo di conservazione delle scritture contabili, poiché l’obbligo di conservazione discende dall’obbligo della forma scritta in tale materia prevista dal testo unico bancario e sanzionata a pena di nullità dei relativi contratti.
5.3 Dunque, soltanto la produzione degli estratti a partire dall’apertura del conto corrente – considerato che, in virtù dell’unitarietà del rapporto, da tale momento decorre la prescrizione del credito di restituzione per somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi (cfr. Cass., n. 2262/1984) – consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell’avere con l’applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca.
5.4 Allo stesso risultato non si può pervenire con la prova del saldo di cui all’allegato n. 1 versato in atti unitamente alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. («estratto conto al 30-04-18 e passaggio a sofferenza»), comprensivo di capitale ed interessi, al momento della chiusura del conto. In realtà, tale saldo non solo non consente di conoscere quali addebiti, nell’ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, ma esso, a sua volta, discende da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede:
1. Accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1019/22 del 04.10.2022.
TRIBUNALE DI ANCONA - INVALIDITA' C.M.S.

Ennesimo risultato conseguito presso il Tribunale di Ancona.

Causa riguardante conto corrente affidato.

A seguito dell'espletata Consulenza Tecninca d'Ufficio, il Giudice ha condannato la Banca a corrispondere, a titolo di invalida pattuizione della Commissione di Massimo Scoperto (C.M.S.), la somma di € 13.767,60, oltre all'integrale rifusione delle spese di CTU e delle spese processuali a favore della parte vittoriosa.

 

Tribunale di Rimini - sentenza del 15.01.2019

Pubblicazione sulla rivista giuridica "Il Caso.it" nel link in basso.
Sentenza da me ottenuta presso il Tribunale di Rimini in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo di € 65.000,00.
Il Giudice, pur non accogliendo i rilievi relativi all'usura, ha accolto le eccezioni riguardanti la carenza probatoria in capo alla Banca, che non ha prodotto il contratto relativo al conto corrente in essere, bensì il solo contratto di apertura di credito, depositando estratti conto che riportavano un saldo già negativo.
Mancando la prova del credito, il Giudice ha revocato il decreto ingiuntivo.