AMMISSIBILITA' CTU ANCHE IN PRESENZA DI ESTRATTI CONTO INCOMPLETI - Ord. n. 31187 del 3.12.2018 Corte di Cassazione
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 31187 del 3 dicembre 2018, ha stabilito che il correntista che agisce in giudizio contro la Banca per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi".
Lo stesso, ossia, ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.
Tuttavia, qualora egli limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice - valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni - può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti.
E’ così legittimo che, nel caso in cui il correntista ottemperi parzialmente a detto onere, il giudice di merito, sulla base del proprio prudente apprezzamento, faccia ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio, compiuta attraverso la ricostruzione dell'andamento del rapporto e condotta attraverso ragionevoli e fondate ipotesi matematiche, in relazione alle quali non possono darsi, in sede di legittimità, diverse valutazioni di merito.