IMPORTANTE SENTENZA TRIBUNALE PESARO 04.10.17
Importantissima sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro in data 4 ottobre 2017 in una causa patrocinata dal sottoscritto.
Trattasi di giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., con il quale la banca aveva intimato il pagamento del debito residuo di un mutuo fondiario di € 90.000,00.
A seguito dell’opposizione il giudice dapprima non sospendeva l’efficacia esecutiva del titolo, poi ammetteva la richiesta consulenza tecnica d’ufficio, la quale però negava l’esistenza di usura nel mutuo in questione, asserendo che i tassi corrispettivi e moratori, da soli, non superavano il tasso soglia di usura al momento della pattuizione, avvenendo per contro tale superamento solo per effetto del cumulo dei due tassi, a dire del consulente fattispecie non ammessa.
All’udienza di discussione orale ex art. 281 sexies il Giudice tratteneva la causa in decisione e il pomeriggio pronunciava sentenza di parziale accoglimento del ricorso.
Il Giudice ha accolto pertanto l’opposizione in relazione alla lamentata applicazione di interessi usurari, respingendo in particolare la tesi della banca sulla diversa natura di interessi corrispettivi e moratori, essendo il limite imposto dalla legge, un limite superiore perentorio entro il quale ricomprendere tutti i costi del credito.
In particolare poi il Giudice accoglieva proprio l’assunto secondo cui, essendo contrattualmente stabilito che la mora si somma al tasso corrispettivo al momento dell’inadempimento e non si va a sostituire ad esso, il tasso complessivo così generato comporta la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c., con la conseguenza ovvia che nessun interesse risulta dovuto.
Così facendo ha smentito clamorosamente la perizia del consulente tecnico dallo stesso Giudice nominato, il quale, come detto, aveva escluso l’usurarietà del mutuo, specificando però, come da mia richiesta, quale fosse il c.d. tasso complessivo del finanziamento.
Terminava dunque il giudice statuendo l’impossibilità, ex art. 1815 del Codice Civile, di riconoscere all’istituto di credito alcun tipo di interesse, dichiarando parte attrice al pagamento della sola quota capitale del debito residuo, detratta la somma già corrisposta anche a titolo di interessi.